PUBBLICO IMPIEGO E LEGALITÀ

Un
articolo di Sergio Rizzo (“Nel pubblico chi sbaglia non paga.
Le incredibili
vicende giudiziarie emerse da un documento firmato da due
magistrati”) a p. 9
del “CorrierEconomia”, supplemento del
“Corriere della sera” del
A Parma un
dipendente dell’Agenzia del territorio ha patteggiato la
condanna a un anno e
otto mesi per i reati di peculato, concussione, truffa e abuso
d’ufficio. Era
il 9 aprile del 2001, esattamente sei anni fa. Per avere dalla procura
della
Repubblica la sentenza di condanna l’amministrazione ha
dovuto aspettare 25
mesi: dal 9 aprile 2001 al 12 maggio del 2003. Subito è
stata avviata l’azione
disciplinare conclusa con il licenziamento il 22 settembre del 2003. Ma
il
successivo 5 dicembre il tribunale di Bologna dichiarava illegittimo il
licenziamento
disponendo il reintegro del dipendente perché il
provvedimento disciplinare,
essendo arrivata la sentenza dopo 25 mesi, non era stato avviato entro
i 120
giorni stabiliti dalla legge. La decisione sarebbe stata poi annullata
a
Bologna e quindi riconfermata dal tribunale di Parma. Con il risultato
che quel
dipendente, a distanza di sei anni e in attesa dell’appello
proposto
dall’amministrazione, «continua a rivestire
analoghe mansioni a quelle per cui
ebbe a delinquere».
Si prenda il caso di un dipendente
del comune di Milano condannato con sentenza definitiva nel 2001 a due
anni per
fatti commessi quando si occupava della riscossione delle entrate
comunali.
Mentre si consumava il processo, costui è passato alla
scuola. E quando la
sentenza è diventata definitiva, non si è potuto
iniziare nei suoi confronti
alcun procedimento disciplinare. Perché?
«Perché l’episodio che ne ha
costituito fondamento risale ad epoca in cui l’insegnante non
era legato da
alcun rapporto con l’amministrazione scolastica e pertanto
non gli poteva
essere contestato».
In Sicilia c’era un bidello
che era stato condannato il 19 giugno del 2001 a 4 anni e mezzo per
«violenza
carnale in danno di una malata di mente». Reato che tuttavia
non aveva impedito
che quel signore fosse immesso nei ruoli dell’amministrazione
scolastica
esattamente due mesi dopo, il primo settembre 2001. Il 28 febbraio 2003
sopraggiungeva la sentenza definitiva: ma il giorno prima il condannato
faceva
richiesta di due mesi di aspettativa e spariva dalla circolazione.
Racconta la
relazione della Corte dei conti: «Il dirigente scolastico
competente,
contestualmente all’esame della pratica, apprendeva
casualmente dalla stampa,
il 17 marzo 2003, la notizia della condanna inflitta al dipendente. Ma
solo 21
mesi dalla formale richiesta, il 16 dicembre 2004, la cancelleria
inviava
ufficialmente la sentenza».
In altra
fattispecie la
pratica disciplinare di un condannato per atti di libidine violenti e
atti
osceni è stata automaticamente archiviata. Si tratta di un
vicepreside, «condannato
con sentenza patteggiata n. 239/98 del Tribunale penale di Firenze,
alla pena
di anni uno e mesi otto di reclusione (pena sospesa), perché
riconosciuto
colpevole di aver compiuto - nell’arco temporale 1990
– 1993 - numerosi atti di
libidine violenti nei confronti di diverse alunne, dopo averle
convocate
nell’ufficio di presidenza del Liceo, in qualità
vice preside, ovvero nella
pubblica via, all’interno di una autovettura. Sulla base di
tale sentenza,
divenuta definitiva il 21.4.98 e pervenuta all’ex
Provveditorato agli studi di
Firenze solamente il 7/2/01, veniva instaurato il procedimento
disciplinare,
contestando al docente le gravissime violazioni ai doveri
d’ufficio, già
oggetto del giudicato penale. Il procedimento in parola, tuttavia, si
è
concluso con la determinazione di archiviazione del 27.4.01, assunta
autonomamente dal Provveditore, senza richiedere il parere del
competente
organo collegiale consultivo, la quale “…trova
fondamento, preliminarmente,
nel notevole lasso di tempo che è ormai trascorso dalle
circostanze che diedero
luogo al procedimento penale, con la conseguenza che la continuazione
dell’azione disciplinare stravolgerebbe le
finalità che sono connaturate
all’istituto. Si deve, inoltre, dare atto della
considerazione che meritano le
attestazioni e l’apprezzamento per il particolare e notevole
impegno profuso in
questi anni come collaboratore del capo d’Istituto e
responsabile dei vari
settori del Liceo”».
Ancora più grave, sottolineano i
magistrati, il caso di un docente di arte riconosciuto colpevole dal
Tribunale
di atti di libidine nei confronti di alcune alunne, che «ha
visto concludere la
propria vicenda disciplinare con la proposta di archiviazione del
Consiglio di
disciplina dei professori». Perché si trattava di
«fatti dichiarati, ma non
circostanziati, in quanto non provati». Insomma, la certezza
della pena.
Fin qui gli
episodi rilevati dai magistrati contabili. Ai casi in cui il dipendente
condannato direttamente la fa franca, si aggiungono quelli in cui ci
vogliono
anni perché il procedimento disciplinare sia effettivamente
applicato. La
relazione della Corte di conti contiene numeri significativi. Da un
campione di
319 casi si scopre che per le condanne definitive il tempo medio tra
l’illecito
e l’avvio del procedimento disciplinare è di 2.121
giorni. Cioè poco meno di 6
anni. Talvolta per assurdi disguidi.
I
magistrati hanno ossservato che, indipendentemente dalle considerazioni
in
ordine all’irrazionalità del sistema
normativo-giurisprudenziale nel suo
complesso e del rapporto di stretta causalità che lo lega ai
pessimi risultati
delle gestioni disciplinari, non v’è dubbio che,
allo stato delle cose, molti
procedimenti disciplinari rischiano impugnazioni sotto il profilo della
tardività. E’ noto come la giurisprudenza
si sia attestata sulla perentorietà
dei termini, anche se di recente sono emersi ripensamenti
nell’orientamento del
giudice ordinario. Non di rado è questa pragmatica
considerazione che spinge le
amministrazioni a derubricare le pene edittali, conseguenti a gravi
illeciti,
per sanare, attraverso l’interessata acquiescenza del
condannato, il vizio in
questione. Anche per questo, secondo l’analisi della Corte, a
molti
procedimenti non conseguono le sanzioni più gravi, quali il
licenziamento.
Vi sono
rimedi? La Corte ha
esposto osservazioni e proposte.
Le
situazioni problematiche che portano a tali conseguenze sono
addidittura
riassunte in 20 tipologie diverse, le più rilevanti delle
quali mi sono
apparse:
a) la tempistica delle
vicende penali che permane
ipertrofica e allontana nel tempo la definizione disciplinare dei
reati;
b) anche per
le sospensioni
cautelari il complesso “diritto vivente”,
risultante dalle eterogenee
disposizioni, normative e dagli andamenti giurisprudenziali, produce
l’effetto
secondo cui, al centro delle valutazioni della amministrazione
più che la
esigenza cautelare rimane la preoccupazione degli effetti economici
della
sospensione stessa;
c) i
complessi meccanismi
giurisdizionali e amministrativi illustrati nella relazione provocano
la
frequente permanenza in servizio di condannati per reati gravissimi.
La varietà delle situazioni, che
sono alla base delle difficoltà indicate, hanno sorpreso
anche uno che, come
me, ha a che fare tutti i giorni e da anni con le perle della pubblica
amministrazione.
La Corte ha
inoltre precisato che alcune delle disfunzioni accertate presentano un
collegamento causale con la normativa regolante la materia e con
l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, che si
è affermata su alcune
questioni di fondamentale impatto gestionale ed ha quindi avanzato,
nella
funzione ausiliaria al Parlamento, sancita all’art. 100 della
Costituzione, le
seguenti proposte di modifiche legislative:
a)
considerato che gli oneri finanziari, diretti o indiretti (procedure
amministrative complesse, spostamenti organizzativi, occupazione in
funzioni
non previste dalle piante organiche, spese da contenzioso), gravanti
sulla
Amministrazione a seguito degli illeciti penali e disciplinari sono
notevoli,
appare opportuno che, almeno per quelli non direttamente imputati dalla
legislazione all’Amministrazione, come gli emolumenti
relativi a periodi di
sospensione obbligatoria e facoltativa, originate da vicende penali
conclusesi
con la condanna, siano espressamente dichiarati non dovuti, al fine di
non
esporre l’amministrazione a fronteggiare pretese originate
dal prevalente
orientamento giurisprudenziale in materia;
b)
considerati gli effetti sulla tempistica disciplinare, la evoluzione
giurisprudenziale in materia di limiti complessivi della sospensione
cautelare,
i difficili rapporti con le procure e i tribunali per
l’acquisizione del
materiale probatorio e la tendenziale incapacità della
amministrazione di
servirsene nel procedimento disciplinare, sarebbe opportuno rivalutare
la
opportunità di abolire la pregiudiziale penale in tutti i
casi, in cui
l’amministrazione sia in grado di istruire autonomamente il
giudizio di
disciplina;
c)
considerata l’attuale assenza di controlli specifici
sull’andamento della
funzione disciplinare nell’ambito degli enti pubblici, degli
enti locali, delle
aziende sanitarie, degli enti economici e delle società
partecipate, sarebbe
opportuna la instaurazione di meccanismi di vigilanza specifica,
alimentati dal
sistema informativo della giustizia penale, per verificare il
comportamento dei
menzionati enti nei confronti dei dipendenti, macchiatisi di gravi
reati in
correlazione con il servizio svolto. Detto sistema dovrebbe essere
improntato,
con riguardo all’organo e ai funzionari competenti, a
principi di terzietà,
concentrazione, specializzazione e dovrebbe essere dotato dei
più ampi poteri
istruttori;
d)
in conseguenza del cattivo andamento della funzione disciplinare, per i
reati
più gravi collegati allo svolgimento di funzioni e/o servizi
pubblici, potrebbe
essere valutata la possibilità di risolvere il profilo
sanzionatorio con un
sistema più organico e incisivo di pene accessorie
interdittive, espressamente
rapportato alla tutela degli interessi della collettività,
conferendo certezza
e proporzionalità, attraverso la valutazione, terza e
insindacabile in sede
amministrativa, del giudice.
Ho
voluto esporre in breve la situazione della responsabilità
dei pubblici
dipendenti, spesso mortificati sulla stampa, talvolta a ragione,
talvolta a
torto. Come si potrà rilevare l’intervento
inefficace dei Ministeri o degli
altri enti pubblici deriva prevalentemente da carenze interne, dall'eccessiva
complessità dei procedimenti e della legislazione, dai
rapporti fra
procedimenti penali e amministrativi, e talvolta dalla
volontà di non punire. È
un problema atavico, che non riusciamo mai a risolvere, neppure in
parte,
nonostante la buona volontà di alcuni Ministri della
Funzione Pubblica. Finché
molti burocrati riterranno che la complessità delle leggi e
la farraginosità
dei procedimenti “proteggano” le loro competenze e
il loro potere (talvolta le
loro malefatte, come in alcuni casi sopra ricordati) nei confronti dei
cittadini e delle altre Amministrazioni non sarà possibile
alcun cambiamento: è
una mentalità arretrata e omertosa che deve essere modificata
dall’interno
stesso degli apparati amministrativi centrali e locali.
Paolo
Padoin (Prefetto di Padova)
Si prega d'inviare contributi e osservazioni a questo indirizzo di posta elettronica: papaopad@yahoo.it.
