RINNOVARE LE ISTITUZIONI  
sen

I CONCORSI E LE SENTENZE

    pal

Il TAR di Palermo

Dal sito di Tommaso Gastaldi dell'Università di Roma http://www.datatime.eu/concorsopoli riprendo una notizia che fa luce ancor più sul sistema malato dei concorsi. Il 1 Luglio “Concorsopoli : Pian piano la luce” Gastaldi riferisce di una sentenza del TAR di Palermo che ha annullato un concorso di ricercatore di quell’Università.
    È utile riportare, per doverosa conoscenza di tutti, un ampio estratto di tale sentenza: Il TAR, pronunciandosi sul ricorso n. 1181/2006 proposto da: SCARDINA Giuseppe Alessandro, contro- l’Università degli Studi di Palermo, ha dichiarato che il ricorso era fondato, nei limiti di seguito precisati.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo ed il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti viene censurata la legittimità del procedimento di indizione della procedura selettiva in questione per contrasto con l’articolo 2 del D.P.R. n. 117/2000, recante le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori .
La norma dispone che :”1. Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore il rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze, indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare. Il decreto attesta la copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449. …3. Per ciascun posto di professore ordinario o associato deve essere indetta una distinta procedura di valutazione comparativa. 4. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale …6. Il bando può inoltre prevedere limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. L'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura. La limitazione non deve comunque impedire l'adeguata valutazione dei candidati…11. Per ciascuna valutazione comparativa è nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente regolamento”
A tale riguardo va rilevato che dalla documentazione depositata dall’amministrazione emerge l’esistenza della richiesta di tre procedure di valutazione comparativa per il ruolo ricercatore Med/28 (deliberazione del Dipartimento di Scienze Stomatologiche n. 275/2004); successivamente a tale richiesta il Consiglio di Facoltà ha deliberato di mettere un posto a concorso con delibera del 30/03/2005,  e un altro posto con delibera del 27/04/2005; sulla base di quest’ultima il Rettore con R.D. n. 2831/2005 ha regolarmente indetto la procedura oggetto del ricorso in esame.
Nel secondo motivo del ricorso principale e nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente censura l’illegittimità della previsione contenuta nella delibera del Consiglio di Facoltà e nel bando di concorso che limita a dieci il numero delle pubblicazioni valutabili, nonché il difetto di motivazione del giudizio di esiguità espresso nei confronti della produzione scientifica del ricorrente.
A tale riguardo il Collegio ritiene che, sebbene l’articolo 2, comma 6° del D.P.R. n. 117/2002 prevede la possibilità di limitare il numero di pubblicazioni presentabili, tale facoltà debba, comunque, essere ragionevolmente esercitata e congruamente motivata, anche in relazione alla specifica disciplina oggetto della selezione, in modo da assicurare “l’adeguata valutazione dei candidati”, così come prescritto dalla norma citata. Pertanto, l’aprioristica limitazione di dieci pubblicazioni valutabili, non sorretta da alcuna motivazione in ordine alle ragioni di tale determinazione, appare irragionevole e limitativa delle effettive possibilità di valutazione del candidato.
Ciò premesso, con specifico riferimento al presunto giudizio di esiguità della produzione scientifica del ricorrente deve essere, tuttavia, rilevato che il bando di concorso prevedeva  la valutazione di un “numero massimo di pubblicazioni in extenso: 10 (dieci), edite in riviste a diffusione nazionale ed internazionale con comitato di referees”. Invero, dagli atti di causa emerge che la documentazione allegata dal dott. Scardina entro il termine di presentazione della domanda, non risulta conforme alla specifica prescrizione di “pubblicazione” scientifica, posto che sette dei dieci lavori costituiscono bozze di stampa o comunque articoli “accettati per la successiva pubblicazione”, che certamente non integrano (come puntualmente motivato dalla Commissione), tutti i requisiti di una pubblicazione in una rivista scientifica. Né può assume rilievo la circostanza che gli stessi fossero già presenti in internet (circostanza, peraltro, non indicata nella domanda di partecipazione), poiché essi comunque non rivestono il carattere ufficiale di “pubblicazione”, la quale rimane autonoma rispetto al mezzo di diffusione utilizzato. Pertanto, la commissione ha correttamente ritenuto non ammissibili le bozze e le prove di stampa con impaginazione provvisoria.
Con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente censura, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, l’operato della commissione esaminatrice in base alla durata della riunione della Commissione (due ore e quarantacinque minuti) ed al numero delle operazioni effettuate (esame, ai fini dell’ammissibilità di 50 produzioni scientifiche, valutazione di 34 pubblicazioni e conseguente espressione del giudizio). L’assunto è fondato ed ampiamente condivisibile.
Sebbene possa risultare verosimile quanto sostenuto dalla difesa l’assunto dell’amministrazione resistente secondo la quale alcuni dei lavori scientifici fossero già noti ai commissari, in virtù della loro competenza specifica, il Collegio ritiene, tuttavia, che il tempo impiegato dalla Commissione non risulti congruo in relazione alle diverse operazioni materiali da compiere (verifica di ammissibilità, valutazione, individuazione dell’apporto personale nei lavori in equipe ed espressione del giudizio), e tale da ingenerare perplessità sulla correttezza dei giudizi formulati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2006 n. 3669 e Cons. Stato, sez. VI, n. 2421 del 03/05/2005 ).
Infine, le operazioni della Commissione giudicatrice devono ritenersi ulteriormente viziate in ordine al giudizio espresso nei confronti della produzione scientifica della controinteressata come dedotto nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti.
Non risulta, infatti, contrastato l’assunto di parte ricorrente secondo il quale la controinteressata non risulta mai quale unico o primo autore delle pubblicazioni prodotte, ma un semplice coautore, la cui collocazione in un elenco non contraddistinto dall’ordine alfabetico, rende marginale o comunque difficilmente enucleabile la collaborazione scientifica della d.ssa Di Liberto. Risulta, pertanto, viziata la valutazione della produzione scientifica della controinteressata  effettuata sulla base di una dichiarazione rilasciata esclusivamente dal Presidente della Commissione circa il presunto ruolo paritetico del contributo della d.ssa Di Liberto, senza che sia stato comunque in qualche modo argomentato, in base a criteri univoci, l’effettivo contributo ed il valore scientifico apportato dalla controinteressata nelle singole pubblicazioni valutate, alcune delle quali, peraltro, elaborate insieme al Presidente della Commissione, per le quali risulta totalmente violato il rispetto del canone fondamentale dell’imparzialità.
A tale proposito il Collegio richiama l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia da tempo, ma ancora attualmente seguito, secondo il quale “Nei pubblici concorsi, i lavori scientifici redatti in equipe possono essere considerati come titoli utili solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, in parte qua, a favore del candidato, su cui ricade l’onere di indicare la parte da lui eseguita” (ex plurimis Cons. Stato, sez.VI, n.5701 del 24/12/2000). Inoltre, con specifico riferimento alle pubblicazioni in cui risultino più autori oltre al candidato, è stato affermato che queste possono formare oggetto di valutazione, anche qualora siano state redatte in collaborazione con i componenti della commissione giudicatrice, ma alla precisa condizione che risulti chiaramente enucleabile ed autonomamente apprezzabile l’apporto individuale e personale del candidato, tale da rivelarsi idoneo ad evidenziare la qualità scientifica e la specifica attitudine alla ricerca del medesimo candidato (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2003 n. 1615). Pertanto, la mancata esternazione da parte della Commissione parametri logici seguiti per determinare  il detto apporto, vizia in radice le operazioni di valutazione delle pubblicazioni, essendo esse rappresentate, per la maggior parte, da articoli scientifici redatti in collaborazione.
All’accoglimento degli ultimi due motivi di ricorso esaminati consegue l’annullamento del decreto di approvazione degli atti della procedura comparativa, della designazione del vincitore nella persona della controinteressata Di Liberto e delle operazioni di valutazione che hanno condotto a tale designazione, nonché l’obbligo dell’Università di procedere ad una nuova valutazione comparativa ai fini della copertura del posto di ricercatore universitario indicato in epigrafe.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione e devono essere annullati, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti di competenza dell’amministrazione.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe, ed annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti di competenza dell’amministrazione.

Aggiungo infine un estratto del commento del Prof. Cosimo Loré, riportato sul sito www.ilsensodellamisura.com, più volte citato: “Caro Tommaso Gastaldi, sono felice di avere fatto il mio dovere di accademico, che ha a cuore la propria communitas (universitas), nel darti sostegno sia per le iniziative "diplomatiche" dei contatti con i politici (Ignazio Marino risponderà mai alla tua coraggiosa denuncia?!) che per la migliore formulazione ed il più rapido esito delle iniziative giudiziarie, ormai indilazionabili, nei confronti del rettore Renato Guarini, del Preside Luciano Benadusi e del Prof. Alfredo Rizzi (Presidente della Commissione di concorso denunciata), per i fatti commessi in violazione delle norme civili, penali e amministrative, da te esposti con tale evidenza che neppure un’insostenibile malafede potrebbe aprire ai dubbi. Ai più ad esempio sfugge che alle commissioni concorsuali è vietato di accedere non solo al "parente fino al quarto grado", bensì anche a chi è "legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale", e che tra le ipotesi di reato vanno annoverate anche le fattispecie contemplate dagli articoli del codice penale inerenti "falsità commesse da pubblici ufficiali" e anche colui che, pur "senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso", oltre alle altre correlate e conseguenti di associazione a delinquere (in ogni settore bene o male agisce una ristretta e chiusa cupola), falso ideologico, truffa continuata all'erario, favoreggiamento. Questo straordinario impegno ci è richiesto dalla emergenza accademica italiana e dalla esigenza di provvedimenti urgenti, anche di tipo giudiziario e comunque massivi ed eccezionali, vista la mutazione in corso che sta snaturando l'universitas, trasformata ormai in azienda per di più fallita (si vedano i bilanci), in una agenzia di collocamento non condizionata né dalle compatibilità amministrative né dai meriti dimostrati né dalla sua unica finalità e ragion d'essere che è la ricerca scientifica, in un feudo di parenti e non, sempre più scadenti attraverso reati perpetrati con volgari trucchi privi di qualsiasi destrezza”.

Arrivederci alla prossima puntata …giudiziaria, sperando che finalmente sortisca un qualche effetto!!!!!
     

                                               Paolo Padoin



   


Si prega d'inviare contributi e osservazioni a questo indirizzo di posta elettronica: papaopad@yahoo.it.