I CONCORSI E LE SENTENZE

Il TAR di Palermo
Dal sito di Tommaso Gastaldi dell'Università di Roma http://www.datatime.eu/concorsopoli riprendo una notizia che fa luce ancor più sul sistema
malato dei concorsi. Il 1 Luglio “Concorsopoli : Pian piano
la luce” Gastaldi riferisce di una sentenza del TAR di
Palermo che ha annullato un concorso di ricercatore di
quell’Università.
È utile riportare, per
doverosa conoscenza di tutti, un ampio estratto di tale sentenza: Il
TAR, pronunciandosi sul ricorso n. 1181/2006 proposto da: SCARDINA
Giuseppe Alessandro, contro- l’Università degli
Studi di Palermo, ha dichiarato che il ricorso era fondato, nei limiti
di seguito precisati.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo ed il quarto motivo del
ricorso per motivi aggiunti viene censurata la legittimità
del procedimento di indizione della procedura selettiva in questione
per contrasto con l’articolo 2 del D.P.R. n. 117/2000,
recante le modalità di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori .
La norma dispone che :”1. Ai fini della copertura dei posti
di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore il
rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle
rispettive competenze, indice con proprio decreto le relative procedure
di valutazione comparativa, distinte per settore
scientifico-disciplinare. Il decreto attesta la copertura finanziaria
ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della
legge 7 dicembre 1997, n. 449. …3. Per ciascun posto di
professore ordinario o associato deve essere indetta una distinta
procedura di valutazione comparativa. 4. Il bando stabilisce le
modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione
delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte
dei candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in
materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la
presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta
giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella
Gazzetta Ufficiale …6. Il bando può inoltre
prevedere limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da
presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna
procedura. L'inosservanza del limite comporta l'esclusione del
candidato dalla procedura. La limitazione non deve comunque impedire
l'adeguata valutazione dei candidati…11. Per ciascuna
valutazione comparativa è nominato ai sensi degli articoli
4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del
procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della
normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le
comunicazioni previste dal presente regolamento”
A tale riguardo va rilevato che dalla documentazione depositata
dall’amministrazione emerge l’esistenza della
richiesta di tre procedure di valutazione comparativa per il ruolo
ricercatore Med/28 (deliberazione del Dipartimento di Scienze
Stomatologiche n. 275/2004); successivamente a tale richiesta il
Consiglio di Facoltà ha deliberato di mettere un posto a
concorso con delibera del 30/03/2005, e un altro posto con
delibera del 27/04/2005; sulla base di quest’ultima il
Rettore con R.D. n. 2831/2005 ha regolarmente indetto la procedura
oggetto del ricorso in esame.
Nel secondo motivo del ricorso principale e nel secondo motivo del
ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente censura
l’illegittimità della previsione contenuta nella
delibera del Consiglio di Facoltà e nel bando di concorso
che limita a dieci il numero delle pubblicazioni valutabili,
nonché il difetto di motivazione del giudizio di
esiguità espresso nei confronti della produzione scientifica
del ricorrente.
A tale riguardo il Collegio ritiene che, sebbene l’articolo
2, comma 6° del D.P.R. n. 117/2002 prevede la
possibilità di limitare il numero di pubblicazioni
presentabili, tale facoltà debba, comunque, essere
ragionevolmente esercitata e congruamente motivata, anche in relazione
alla specifica disciplina oggetto della selezione, in modo da
assicurare “l’adeguata valutazione dei
candidati”, così come prescritto dalla norma
citata. Pertanto, l’aprioristica limitazione di dieci
pubblicazioni valutabili, non sorretta da alcuna motivazione in ordine
alle ragioni di tale determinazione, appare irragionevole e limitativa
delle effettive possibilità di valutazione del candidato.
Ciò premesso, con specifico riferimento al presunto giudizio
di esiguità della produzione scientifica del ricorrente deve
essere, tuttavia, rilevato che il bando di concorso prevedeva
la valutazione di un “numero massimo di pubblicazioni in
extenso: 10 (dieci), edite in riviste a diffusione nazionale ed
internazionale con comitato di referees”. Invero, dagli atti
di causa emerge che la documentazione allegata dal dott. Scardina entro
il termine di presentazione della domanda, non risulta conforme alla
specifica prescrizione di “pubblicazione”
scientifica, posto che sette dei dieci lavori costituiscono bozze di
stampa o comunque articoli “accettati per la successiva
pubblicazione”, che certamente non integrano (come
puntualmente motivato dalla Commissione), tutti i requisiti di una
pubblicazione in una rivista scientifica. Né può
assume rilievo la circostanza che gli stessi fossero già
presenti in internet (circostanza, peraltro, non indicata nella domanda
di partecipazione), poiché essi comunque non rivestono il
carattere ufficiale di “pubblicazione”, la quale
rimane autonoma rispetto al mezzo di diffusione utilizzato. Pertanto,
la commissione ha correttamente ritenuto non ammissibili le bozze e le
prove di stampa con impaginazione provvisoria.
Con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente
censura, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per difetto di
istruttoria, l’operato della commissione esaminatrice in base
alla durata della riunione della Commissione (due ore e quarantacinque
minuti) ed al numero delle operazioni effettuate (esame, ai fini
dell’ammissibilità di 50 produzioni scientifiche,
valutazione di 34 pubblicazioni e conseguente espressione del
giudizio). L’assunto è fondato ed ampiamente
condivisibile.
Sebbene possa risultare verosimile quanto sostenuto dalla difesa
l’assunto dell’amministrazione resistente secondo
la quale alcuni dei lavori scientifici fossero già noti ai
commissari, in virtù della loro competenza specifica, il
Collegio ritiene, tuttavia, che il tempo impiegato dalla Commissione
non risulti congruo in relazione alle diverse operazioni materiali da
compiere (verifica di ammissibilità, valutazione,
individuazione dell’apporto personale nei lavori in equipe ed
espressione del giudizio), e tale da ingenerare perplessità
sulla correttezza dei giudizi formulati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20
giugno 2006 n. 3669 e Cons. Stato, sez. VI, n. 2421 del 03/05/2005 ).
Infine, le operazioni della Commissione giudicatrice devono ritenersi
ulteriormente viziate in ordine al giudizio espresso nei confronti
della produzione scientifica della controinteressata come dedotto nel
secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti.
Non risulta, infatti, contrastato l’assunto di parte
ricorrente secondo il quale la controinteressata non risulta mai quale
unico o primo autore delle pubblicazioni prodotte, ma un semplice
coautore, la cui collocazione in un elenco non contraddistinto
dall’ordine alfabetico, rende marginale o comunque
difficilmente enucleabile la collaborazione scientifica della d.ssa Di
Liberto. Risulta, pertanto, viziata la valutazione della produzione
scientifica della controinteressata effettuata sulla base di
una dichiarazione rilasciata esclusivamente dal Presidente della
Commissione circa il presunto ruolo paritetico del contributo della
d.ssa Di Liberto, senza che sia stato comunque in qualche modo
argomentato, in base a criteri univoci, l’effettivo
contributo ed il valore scientifico apportato dalla controinteressata
nelle singole pubblicazioni valutate, alcune delle quali, peraltro,
elaborate insieme al Presidente della Commissione, per le quali risulta
totalmente violato il rispetto del canone fondamentale
dell’imparzialità.
A tale proposito il Collegio richiama l’orientamento
giurisprudenziale formatosi in materia da tempo, ma ancora attualmente
seguito, secondo il quale “Nei pubblici concorsi, i lavori
scientifici redatti in equipe possono essere considerati come titoli
utili solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei
singoli autori, in modo che siano valutabili, in parte qua, a favore
del candidato, su cui ricade l’onere di indicare la parte da
lui eseguita” (ex plurimis Cons. Stato, sez.VI, n.5701 del
24/12/2000). Inoltre, con specifico riferimento alle pubblicazioni in
cui risultino più autori oltre al candidato, è
stato affermato che queste possono formare oggetto di valutazione,
anche qualora siano state redatte in collaborazione con i componenti
della commissione giudicatrice, ma alla precisa condizione che risulti
chiaramente enucleabile ed autonomamente apprezzabile
l’apporto individuale e personale del candidato, tale da
rivelarsi idoneo ad evidenziare la qualità scientifica e la
specifica attitudine alla ricerca del medesimo candidato (cfr., Cons.
Stato, Sez. VI, 28 marzo 2003 n. 1615). Pertanto, la mancata
esternazione da parte della Commissione parametri logici seguiti per
determinare il detto apporto, vizia in radice le operazioni
di valutazione delle pubblicazioni, essendo esse rappresentate, per la
maggior parte, da articoli scientifici redatti in collaborazione.
All’accoglimento degli ultimi due motivi di ricorso esaminati
consegue l’annullamento del decreto di approvazione degli
atti della procedura comparativa, della designazione del vincitore
nella persona della controinteressata Di Liberto e delle operazioni di
valutazione che hanno condotto a tale designazione, nonché
l’obbligo dell’Università di procedere
ad una nuova valutazione comparativa ai fini della copertura del posto
di ricercatore universitario indicato in epigrafe.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in
motivazione e devono essere annullati, per quanto di ragione, i
provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti di
competenza dell’amministrazione.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima,
accoglie il ricorso in epigrafe, ed annulla, per quanto di ragione, i
provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti di
competenza dell’amministrazione.
Aggiungo infine un estratto del commento del Prof. Cosimo
Loré, riportato sul sito www.ilsensodellamisura.com,
più volte citato: “Caro Tommaso Gastaldi, sono
felice di avere fatto il mio dovere di accademico, che ha a cuore la
propria communitas (universitas), nel darti sostegno sia per le
iniziative "diplomatiche" dei contatti con i politici (Ignazio Marino
risponderà mai alla tua coraggiosa denuncia?!) che per la
migliore formulazione ed il più rapido esito delle
iniziative giudiziarie, ormai indilazionabili, nei confronti del
rettore Renato Guarini, del Preside Luciano Benadusi e del Prof.
Alfredo Rizzi (Presidente della Commissione di concorso denunciata),
per i fatti commessi in violazione delle norme civili, penali e
amministrative, da te esposti con tale evidenza che neppure
un’insostenibile malafede potrebbe aprire ai dubbi. Ai
più ad esempio sfugge che alle commissioni concorsuali
è vietato di accedere non solo al "parente fino al quarto
grado", bensì anche a chi è "legato da vincoli di
affiliazione, o è convivente o commensale abituale", e che
tra le ipotesi di reato vanno annoverate anche le fattispecie
contemplate dagli articoli del codice penale inerenti
"falsità commesse da pubblici ufficiali" e anche colui che,
pur "senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto
falso", oltre alle altre correlate e conseguenti di associazione a
delinquere (in ogni settore bene o male agisce una ristretta e chiusa
cupola), falso ideologico, truffa continuata all'erario,
favoreggiamento. Questo straordinario impegno ci è richiesto
dalla emergenza accademica italiana e dalla esigenza di provvedimenti
urgenti, anche di tipo giudiziario e comunque massivi ed eccezionali,
vista la mutazione in corso che sta snaturando l'universitas,
trasformata ormai in azienda per di più fallita (si vedano i
bilanci), in una agenzia di collocamento non condizionata né
dalle compatibilità amministrative né dai meriti
dimostrati né dalla sua unica finalità e ragion
d'essere che è la ricerca scientifica, in un feudo di
parenti e non, sempre più scadenti attraverso reati
perpetrati con volgari trucchi privi di qualsiasi destrezza”.
Arrivederci alla prossima puntata …giudiziaria, sperando che
finalmente sortisca un qualche effetto!!!!!
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