ROMA – Il clickday del decreto flussi è andato in overbooking ad appena un’ora dalla sua apertura.Secondo quanto riferito dal sito del Viminale, infatti, alle 10 le domande arrivate sono state 238.335, quasi il triplo del numero di quote previste dal decreto, cioè 82.705.Le domande sono state tutte caricate sulla piattaforma telematica.
Ricordiamo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCM) del 29 dicembre 2022, concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2022, ha stabilito che sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 82.705 unità (articolo 1 del dPCM).
Nell’ambito della quota massima indicata all’articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 38.705 unità, comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, di cui una quota di 30.105 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo3 del decreto).
La quota di 38.705 è così ripartita:
Nell’ambito della quota indicata all’articolo 2, sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 4 – comma 1 del dPCM)
Nell’ambito della quota indicata all’articolo 2 è consentito l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela (art. 4 – comma 2 del dPCM)
Nell’ambito della quota di cui all’articolo 2 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, del turistico alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale 30.105 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione e in materia migratoria, così ripartiti (articolo 3 – comma 1, lettera a del dPCM):
a) 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
b) 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 3 – comma 1, lettera b del dPCM):
Nell’ambito della quota prevista all’articolo 2, è altresì autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato (articolo 4 – comma 3 del dPCM) di:
a) 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Nell’ambito della quota di cui all’articolo 2, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Sono inoltre ammessi in Italia per l’anno 2022, per motivi di lavoro subordinato stagionale, nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 44.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La quota di cui al comma 1 dell’articolo 6, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (articolo 3 – comma 1, lettera a del dPCM).